Sezione: Liste di attesa

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Riferimenti Normativi


Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Liste d’attesa

Centria, operando nel settore della distribuzione gas naturale e distribuzione/vendita GPL, non si ritiene obbligata alla pubblicazione di quanto previsto dall’Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013.